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In questo sito Ufficiale dell'Autorità Sanitaria Maltese troverete tutte le istruzioni necessarie per l'ingresso nell'isola di Malta in seguito alla pandemia da Covid-19. Public Health Alert

In questo sito Ufficiale dell'Autorità Sanitaria Italiana troverete tutte le istruzioni necessarie per l'ingresso in Italia in seguito alla pandemia da Covid-19. Ministero della Salute

COVID 19

AUTOCERTIFICAZIONE

Nella nuova autocertificazione del 26 marzo 2020, necessaria per gli spostamenti indispensabili dalla propria abitazione, è stata aggiunta, nel quesito dove il cittadino dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19, la frase: «fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie», oltre alla dichiarazione di essere a conoscenza, oltre che dei divieti disposti dal decreto 19, anche delle «ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione» di partenza e destinazione.

Ma siete a conoscenza di quello che autocertificate?

Ecco le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia

ORDINANZE REGIONE SICILIA


(link)Ordinanza n.5 del 13mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
(Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Art. 2 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate sull’intero territorio regionale le seguenti misure disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020: 1. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 2. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto>. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020; 4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 5. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 7. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 5 e 6 si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 8. è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri; 9. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l’attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione; 10. gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti e gas per autotrazione con servizio self service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l’erogazione; 11. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Art. 3 (Coordinamento attività con gli Enti Locali) 1. L’art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento. Pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l’ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.
Art. 4 (Misure da applicare ai servizi di trasporto sull’intero territorio regionale) 1. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 - 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l’utenza ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro. E’ obbligo delle imprese garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 17.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa. 2. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi-traghetto con le isole minori della Regione si atterranno allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Sono sospesi i servizi integrativi regionali di collegamento con le isole minori a mezzo unità veloci, ad eccezione della tratta Marsala-Favignana, in entrambe le direzioni, che è effettuata come indicato nell'allegato 1. 3. Gli esercenti servizi di trasporto marittimo per il collegamento con le isole minori sono tenuti ad acquisire all’atto dell’emissione del biglietto di passaggio, ovvero di titolo di viaggio equipollente, l’autocertificazione da rendere per gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.1, comma 1, del DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’articolo 1, comma 1, del DPCM del 9 marzo 2020. 4. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti sono tenuti ad estendere agli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria i controlli in atto svolti presso gli altri aeroporti del territorio regionale. 5. Per favorire la regolare prosecuzione dei servizi di traghettamento dello Stretto di Messina per l’approvvigionamento di beni, con particolare riguardo a quelli considerati di prima necessità, e la mobilità in sicurezza delle persone nei casi consentiti, le Società esercenti servizi di navigazione adottano il “Protocollo per la messa in sicurezza della continuità del traghettamento dello Stretto di Messina” (allegato 2). 6. E’ fatto obbligo di effettuare la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutti mezzi del trasporto pubblico locale via terra, urbano ed extraurbano, e via mare. 7. Il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, anche attraverso le Aziende sanitarie competenti per territorio, provvede ad istituire presidi sanitari dedicati presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle, per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori.
Art. 5 (Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. 2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale. 3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall’art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID19.
Art. 6 (Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale) 1. Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori. 2. L’ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori. 3. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all’aperto con particolare riferimento ai mercati rionali. Articolo 7 (Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale) 1. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti.
Art. 8 (Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico) 1. Al fine di salvaguardare la salute del personale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale, tenuto conto delle esigenze relative alla necessità di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa nell’attuale fase emergenziale e degli adempimenti connessi a inderogabili future scadenze, e di assicurare il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali, si rende necessario adottare le seguenti misure: a) applicare la modalità di “lavoro agile” e dare attuazione alle “disposizioni per il personale dipendente” secondo le direttive impartite dall’Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica recanti rispettivamente protocollo n. 27519 del 9 marzo 2020 e n. 29231 del 12 marzo 2020, di cui agli allegati n. 4 e 5 alla presente ordinanza; b) per contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali, i Dirigenti Generali e i Responsabili di tutti gli Uffici dell’Amministrazione regionale adottano piani per la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente del rispettivo personale, da predisporre contemperando eventuali comprovate esigenze connesse alla necessità di garantire il corretto adempimento degli obblighi in capo agli Uffici; c) disporre, con tempestività, la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tutti gli Uffici. La pulizia straordinaria e accurata, con acqua e detergente, seguita dall'applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti, i corrimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici; d) installare dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani nei locali di accesso e nei corridoi; e) sospendere gli accessi dell’utenza con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici; f) procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico; g) attenersi rigorosamente alle norme precauzionali di tipo igienico-sanitario di cui all’allegato 3 alla presente ordinanza.
Art. 9 Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali) 1. Ferma restando la puntuale applicazione da parte degli Enti Locali delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, potranno essere adottate dai competenti organi ulteriori misure analoghe a quelle di cui all’articolo precedente articolo 8.


(link)Ordinanza n.6 del 19mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. 2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. 3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
Art. 2 (Misure igienico-sanitarie in ambito comunale) 1. E’ fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l’esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana. 2. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
Art. 3 (Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico) 1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. 2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. 3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. 4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. 5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
Art. 4 (Linea telefonica dedicata) 1. Per comunicazioni relative alla gestione dell’epidemia in corso è istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola. Il numero di telefono viene notificato con separata comunicazione.


(link)Ordinanza n.7 del 20mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana 1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di: a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione. 2. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. 3. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020. Il Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E. è autorizzato a emanare un apposito avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori accreditati che dispongano di attrezzature adeguate, alta professionalità e che garantiscano la conformità ai protocolli dei laboratori pubblici regionali di riferimento.
Art. 2 Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare 1. I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l’obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 1, co. 1, lett. b) della presente ordinanza; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. 2. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine.3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
Art.3 Misure aggiuntive di contenimento e di accertamento epidemiologico 1. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana è autorizzato a disporre l’esame del tampone rinofaringeo sul personale sanitario del S.S.R., secondo il seguente ordine di priorità: a) personale ospedaliero coinvolto nell’emergenza Covid-19; b) personale dell’emergenza sanitaria (ivi compresi tutti gli operatori della Seus S.C.p.A.); c) Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e personale dei Presidi di Continuità Assistenziale; d) Direzioni Strategiche Aziendali. 2. Alle analisi dei suddetti tamponi si procede mediante l’impiego di laboratori di analisi, pubblici e privati, individuati con l’avviso pubblico di cui al superiore art. 1, co. 3. 3. La misura di cui sopra è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate all’emergenza coronavirus. 4. È fatto divieto di utilizzo di qualsiasi test di natura sierologica e ad accertamento rapido, fino ad eventuali diverse valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico nazionale istituito presso l’Unità di Crisi. Per i laboratori accreditati con il S.S.R. che dovessero praticare esami non autorizzati secondo le linee guida dettate dall’Istituto Superiore di Sanità viene avviato il procedimento amministrativo di decadenza dall’accreditamento. 5. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, ai sensi del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020: a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del Codice della Strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2, co. 2, lett. b del Codice della Strada); b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lett. c) del Codice della Strada); c) non è consentita nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.


(link)Ordinanza n.8 del 23mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dal 24 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di Agira e al Comune di Salemi, sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente; b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; c) è consentito, in deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per gli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.


(link)Ordinanza n.9 del 23mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dal 24 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di Villafrati, sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente; b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; c) è consentito, in deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per la fornitura delle attività essenziali del territorio comunale. Art


(link)Ordinanza n.10 del 23mar2020

Allegato Ordinanza n.10 del 23mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
a. Le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena. b. Entro ventiquattro ore dalla adozione della presente ordinanza, la Regione Siciliana fornisce a ciascuna ASP l'elenco delle strutture alberghiere utilizzabili, redatto sulla base delle disponibilità fornite da ciascuna struttura alberghiera interessata e disponibile a sottoscrivere la specifica convenzione di cui all'allegato A. c. Le ASP hanno la competenza sanitaria per disporre adeguate sistemazioni per i soggetti di cui al punto “a” del presente articolo. d. Ogni struttura alberghiera o ricettiva interessata, prima di effettuare ogni e qualsivoglia prestazione, deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione di cui all'allegato A.


(link)Ordinanza n.11 del 25mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
1. L'articolo 1, lett. c, delle Ordinanze contingibili e urgenti n.8 e n.9 del 23.03.2020, è sostituito, a fare data dalla pubblicazione del presente provvedimento, dal seguente testo: “c) è consentito, in deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante”. 2. Rimangono invariate tutte le ulteriori disposizioni di cui alle Ordinanze n.8 e n.9 del 23.03.2020.


(link)Ordinanza n.12 del 29mar2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dal 30 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di Troina, sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente; b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; c) è consentito, in deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante”.


(link)Ordinanza n.13 del 01apr2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. In ogni caso, è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
Art. 2 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, rimangono ferme le disposizioni e gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della Ordinanza n.6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione, che qui devono integralmente intendersi riportati e trascritti.


(link)Ordinanza n.14 del 03apr2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
In ottemperanza delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 ed al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020, devono intendersi integralmente recepiti, con effetto per il territorio della Regione Siciliana, i Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e all'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 deve intendersi sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
Art. 2 Al fine di operare un coordinamento con le precedenti disposizioni nazionali, tutte le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione devono intendersi abrogate dalla presente Ordinanza, ad eccezione delle Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020, le cui disposizioni devono continuare ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020.
Art. 3 Nei di Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente. In deroga al superiore comma, è unicamente consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante. Per la applicazione del presente articolo si rinvia alle circolari interpretative della Ordinanza contingibile e urgente n.11 del Presidente della Regione.
Art. 4 È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
Art. 5 E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opprtunamente delimitato.


(link)Ordinanza n.15 del 08apr2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.
Art. 2 Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.
Art.3 Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l'osservanza della presente disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Art. 4 La chiusura domenicale e nei giorni festivi, di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del Presidente della Regione, si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.
Art. 5 Ai sensi del decreto n.145/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 6 alle 21. Detti spostamenti, dal 10 aprile al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza. Il Coordinatore dell'Unità di crisi sanitaria metropolitana di Messina, di concerto con l'ASP competente territorialmente, provvede a intensificare i controlli sanitari agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune. A tale fine, il Coordinatore è autorizzato ad assumere dai propri Albi, costituiti a seguito di avviso pubblico per effetto della delibera della Giunta di governo n. 84 del 12 marzo 2020, un adeguato numero di medici. Detto personale, i cui costi sono a valere sulla contabilità emergenziale, è posto nella disponibilità dei turni di sorveglianza organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni del personale sanitario hanno efficacia fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.


(link)Ordinanza n.16 del 11apr2020

.. sostanzialmente .. ORDINA Art. 1
Si applicano nel territorio della Regione Siciliana, ad integrazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, le misure indicate negli articoli seguenti.
Art. L’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell’articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell’articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il “Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19” già istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020.
Art.3 Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.
Art. 4 È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco. Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Art.5 E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l'osservanza della presente disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Art. 6 Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.


ESPLICATIVA DELLA REGIONE SICILIA


(link)Circolare esplicativa n.1 del 26mar2020

Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione dell'ordinanza n.11.


(link)Circolare esplicativa n.2 del 27mar2020

Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale e di isolamento domiciliare.


(link)Circolare esplicativa n.4 del 06apr2020

Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale.

.. sostanzialmente .. riassume
L’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.14 del 03.4.2020 ha introdotto nuove limitazioni all’esercizio delle attività commerciali nelle giornate festive. Segnatamente, con l’articolo 5 del provvedimento si dispone la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Ne discende che in tali giornate i relativi servizi di consegna a domicilio debbano essere parimenti sospesi, con eccezione della consegna di farmaci e di materiale editoriale. Inoltre, con riguardo allo spostamento di soggetti da e verso il territorio regionale, come peraltro ribadito dalle circolari diramate dai competenti Organi Statali, il perseguimento delle esigenze correlate alle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto comporta valutazioni ponderate in relazione alla specificità delle situazioni concrete. In tale ottica bisogna ricordare che tra i soggetti cui sono indirizzati gli obblighi di isolamento di cui agli artt.1 e 2 dell’ordinanza n.7/2020 del Presidente della Regione Siciliana non debbano ricomprendersi gli operatori sanitari e quelli dei servizi pubblici essenziali, espressamente compresi in detto novero i rappresentanti delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, gli autotrasportatori necessari per assicurare la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria, nonché il personale appartenente ai ruoli della Magistratura. È indubbio che anche nel caso dei membri Parlamentari, nazionali e regionali, considerata l’alta funzione assolta dagli stessi, non debbano essere applicate le indicate disposizioni previste dall’ordinanza presidenziale, a meno del manifestarsi di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.


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